Descrizione Ai fini dell'applicazione della delibera del 18 dicembre 2019, relativamente al recupero del debito formativo pregresso, si precisa che non è possibile applicare le riduzioni al professionista che abbia proceduto allo spostamento dei crediti acquisiti mediante eventi con "data di fine evento" fino al 31 dicembre 2021. Con riguardo alla possibilità di spostamento dei crediti prevista si precisa che successivamente all'avvenuta certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di formazione ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti imputati al recupero dell'obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l'assolvimento dell'obbligo formativo individuale. Delibera_interpretativa_prof_san_04_02_2021-CREDITI (1)