15 novembre 1973 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare l’accordo europeo sull’istruzione e formazione delle infermiere, con allegati, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare l’accordo europeo sull’istruzione e formazione delle infermiere, con allegati, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967. Art. 2. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 5 dell'accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 novembre 1973 LEONE RUMOR - MORO - MALFATTI - BERTOLDI - GUI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI ALLEGATO Accord europeen sur l'instruction et la formation des infirmieres Parte di provvedimento in formato grafico TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato. Accordo europeo sull'istruzione e la formazione delle infermiere Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente accordo. Considerato che scopo del Consiglio d'Europa e' il raggiungimento di una piu' stretta unione fra gli Stati membri al fine di favorire il progresso sociale e di promuovere il benessere delle loro popolazioni mediante apposite realizzazioni; Viste le convenzioni miranti a tale scopo gia' concluse nell'ambito del Consiglio, ed in particolare lo Statuto sociale europeo, firmato il 18 ottobre 1961, e la convenzione europea di stabilimento, firmata il 13 dicembre 1955; Convinti che la conclusione di un accordo regionale sull'armonizzazione dell'istruzione e della formazione delle infermiere potra' favorire il progresso sociale e garantire un elevato grado di qualificazione alle infermiere, tale da permettere loro di potersi stabilire nel territorio delle altre Parti contraenti alle stesse condizioni dei cittadini di dette Parti; Considerato che in tale materia e' necessario fissare un minimo di norme comuni; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Ogni Parte contraente dovra' attuare o, se la formazione delle infermiere non e' effettuata sotto il suo diretto controllo, raccomandare all'autorita' competente di attuare le disposizioni relative alla istruzione e alla formazione delle infermiere di cui all'allegato I del presente accordo. 2. Agli effetti del presente accordo, il termine "infermiera" sta ad indicare esclusivamente le infermiere o gli infermieri professionali. Sono escluse le infermiere la cui formazione e' limitata al campo della salute pubblica, alla cura dei neonati e dei bambini malati, all'ostetricia e alla cura dei malati di mente. Articolo 2 Ogni Parte contraente comunichera' al Segretario generale del Consiglio d'Europa un elenco delle autorita' o degli altri organismi autorizzati ad attestare che le infermiere hanno raggiunto un livello di istruzione e di formazione almeno corrispondente alle norme di cui all'allegato I del presente accordo. Articolo 3 1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo in conformita' dell'articolo 4, al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, riunito al livello dei rappresentanti delle Parti contraenti, competera' l'ulteriore elaborazione delle disposizioni contenute nell'allegato I dell'accordo, in funzione dell'evoluzione raggiunta in questo campo. 2. Ogni modifica o estensione delle disposizioni dell'allegato I che sara' stata approvata all'unanimita' dal Comitato dei Ministri, di cui al precedente paragrafo, verra' notificata alle Parti contraenti dal Segretario generale del Consiglio d'Europa ed entrera' in vigore tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale del Consiglio d'Europa avra' ricevuto dalle Parti contraenti la notifica della loro approvazione della modifica o dell'estensione. Articolo 4 1. Il presente accordo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che possono parteciparvi mediante: a) firma senza riserva di ratifica o di accettazione, o b) firma con riserva di ratifica o di accettazione, seguita dalla ratifica o dall'accettazione. 2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. Articolo 5 1. Il presente accordo entrera' in vigore tre mesi dopo la data alla quale tre Stati membri del Consiglio saranno divenuti, in base alle disposizioni dell'articolo 4, Parti dell'accordo. 2. Per quanto concerne ogni Stato membro che firmera' successivamente senza riserva di ratifica o di accettazione, o che ratifichera' o accettera' l'accordo, esso entrera' in vigore tre mesi dopo la data della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione. Articolo 6 1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni altro Stato non membro del Consiglio ad aderirvi. 2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa di uno strumento di adesione che avra' efficacia tre mesi dopo la data del deposito stesso. Articolo 7 1. Ogni Parte contraente potra', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, dichiarare di fare uso di una o piu' riserve di cui all'allegato II del presente accordo. 2. Ogni Parte contraente potra' ritirare, totalmente o in parte, qualsiasi riserva da essa formulata in base al paragrafo precedente, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, la quale avra' efficacia a partire dalla data in cui sara' stata ricevuta. Articolo 8 Gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante. Articolo 9 1. Ogni Parte contraente potra', all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali il presente accordo sara' applicato. 2. Ogni Parte contraente potra', all'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, oppure in qualunque altra data successiva, estendere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, l'applicazione del presente accordo a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione e delle cui relazioni internazionali detta Parte sia responsabile o per il quale essa sia autorizzata a stipulare. 3. Qualsiasi dichiarazione fatta in base al paragrafo precedente, potra', per quel che riguarda ogni territorio citato in essa, essere ritirata alle condizioni previste dall'articolo 10 del presente accordo. Articolo 10 1. Il presente accordo restera' in vigore a tempo indeterminato. 2. Ogni Parte contraente potra', per quel che la riguarda, denunciare il presente accordo indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. 3. Tale denuncia avra' efficacia sei mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Segretario generale. Articolo 11 Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e ad ogni altro Stato aderente al presente accordo: a) ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione; b) ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione; c) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione; d) ogni data di entrata in vigore delle modifiche o delle estensioni previste dal paragrafo 2 dell'articolo 3; e) ogni data di entrata in vigore del presente accordo in base all'articolo 5; f) ogni comunicazione ricevuta in conformita' delle disposizioni dell'articolo 2; g) ogni ratifica ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 7; h) ogni dichiarazione ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 9; i) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 e la data a partire dalla quale la denuncia avra' efficacia. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo. FATTO a Strasburgo, il 25 ottobre 1967, nelle lingue francese ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia conforme ad ogni Stato firmatario o aderente. (seguono le firme) ALLEGATO I NORME MINIME PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE DELLE INFERMIERE Capitolo I DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DELL'INFERMIERA PROFESSIONALE 1. L'infermiera professionale esercita, in conformita' della legislazione nazionale, le seguenti funzioni essenziali: a) prodigare negli ospedali, a domicilio, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, ecc. un'assistenza infermieristica competente alle persone il cui stato di salute lo richieda, tenuto conto delle loro esigenze fisiche, affettive e spirituali; b) osservare le condizioni o gli stati fisici od emotivi che provocano importanti ripercussioni sulla salute, e comunicare tali osservazioni agli altri membri del gruppo sanitario; c) formare e guidare il personale ausiliario necessario per rispondere alle esigenze del servizio di qualsiasi istituzione sanitaria. 2. In tal veste, l'infermiera dovra' sempre valutare le cure infermieristiche necessarie ad ogni ammalato ed assegnare il personale occorrente. Capitolo II LIVELLO D'ISTRUZIONE RICHIESTO ALLE CANDIDATE PER ESSERE AMMESSE ALLE SCUOLE PER INFERMIERE Le candidate alle scuole per infermiere dovranno, di norma, aver raggiunto un livello intellettuale e culturale corrispondente almeno al decimo anno di insegnamento generale. Di conseguenza, esse dovranno possedere un titolo scolastico attestante il compimento di detto ciclo di studi, o aver superato un esame ufficiale di ammissione di livello equivalente. Capitolo III DURATA E MATERIE DEL PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO Il numero di ore di insegnamento infermieristico di base deve essere fissato a un minimo di 4.600. Almeno meta' di detto tempo dovra' essere dedicato alla pratica ospedaliera (vedere il seguente punto B). Tuttavia, il numero delle ore destinato ai corsi teorici e tecnici (vedere il seguente punto A) non deve essere inferiore ad un terzo del tempo dedicato allo svolgimento del programma totale. A. Istruzione teorica e tecnica L'insegnamento deve comprendere tutti gli aspetti delle cure infermieristiche, compresa la prevenzione delle malattie, l'istruzione sanitaria, l'uso e l'azione dei medicinali ed i problemi alimentari e dietetici, il riadattamento, nonche' le cure di pronto soccorso, la rianimazione e la teoria della trasfusione del sangue. L'insegnamento teorico e tecnico e l'istruzione clinica devono essere coordinati. Le materie d'insegnamento da includere nel programma possono suddividersi in due gruppi: 1. Cure infermieristiche: - Orientamento e etica professionale; - Nozioni generali di igiene e di cure infermieristiche nel campo della: medicina generale e specialita' mediche, chirurgia generale e specialita' chirurgiche, puericultura e pediatria, igiene e profilassi della puerpera e del neonato, igiene mentale e psichiatria, assistenza alle persone anziane e geriatria. 2. Scienze fondamentali: - Anatomia e fisiologia; - Patologia generale; - Batteriologia, virologia e parassitologia; - Biofisica e biochimica; - Igiene: profilassi, istruzione sanitaria; - Scienze sociali: sociologia, psicologia, principi amministrativi, principi di insegnamento, legislazione sociale e sanitaria, aspetti giuridici della professione. B. Insegnamento clinico per infermiere (pratica ospedaliera) L'insegnamento clinico deve vertere su tutti gli aspetti del ruolo dell'infermiera in materia di assistenza infermieristica, incluse la prevenzione delle malattie, l'istruzione sanitaria, nonche' le cure di pronto soccorso, di rianimazione e di trasfusione del sangue. Esso deve comprendere: - Medicina generale e specialita' mediche; - Chirurgia generale e specialita' chirurgiche; - Puericultura e pediatria; Igiene e profilassi della puerpera e del neonato; - Igiene mentale e psichiatria (possibilmente nei reparti specializzati); - Assistenza alle persone anziane e geriatria. Nella scelta dei settori in cui dovra' svolgersi la pratica ospedaliera, si deve tener conto dei seguenti fattori: 1. L'insieme dell'insegnamento pratico infermieristico deve avere valore educativo, per cui: - deve disporsi di personale qualificato in numero sufficiente per garantire un livello soddisfacente di cure infermieristiche; - devono esistere condizioni soddisfacenti per quel che concerne i locali ed il materiale da utilizzare per la cura dei malati. 2. In tutti i reparti presso i quali le allieve infermiere sono assegnate nel corso della loro formazione pratica, dovra' essere presente in ogni momento almeno un'infermiera diplomata che possa assicurare la sorveglianza, nonche' il personale di altre categorie in numero sufficiente onde evitare che all'allieva vengano affidate mansioni prive di valore educativo. 3. Le infermiere diplomate che verranno assegnate ai reparti abilitati alla tenuta di corsi pratici, debbono concorrere alla sorveglianza ed alla formazione delle allieve poste sotto la responsabilita' delle istruttrici. Capitolo IV REQUISITI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE PER INFERMIERE Affinche' il programma proposto per la formazione delle infermiere venga svolto in modo adeguato, l'organizzazione e il funzionamento della scuola debbono soddisfare le seguenti condizioni: A. Direzione della scuola per infermiere La direzione della scuola deve essere affidata ad un medico o ad un'infermiera, competenti nel campo dell'insegnamento e dell'amministrazione. B. Corpo insegnante L'insegnamento deve essere affidato ad insegnanti qualificati: medici, infermiere e specialisti nelle varie discipline. Il personale di ogni scuola deve comprendere almeno un'infermiera diplomata che abbia seguito non meno di un anno di formazione che l'abbia abilitata all'insegnamento alle infermiere. C. Finanziamento della scuola I crediti disponibili per far fronte alle spese direttamente imputabili alla formazione delle infermiere, quali ad esempio gli stipendi degli insegnanti e il costo del materiale d'insegnamento, devono essere chiaramente individuabili. Capitolo V CONTROLLO DEGLI STUDI A. Ogni allieva deve essere munita di un "libretto di profitto" la cui autenticita' deve essere garantita dall'autorita' competente e nel quale devono essere specificati: - notizie dettagliate sull'istruzione pratica ricevuta; - i risultati delle prove pratiche e degli esami; - una valutazione delle attitudini personali e professionali dimostrate dall'allieva nel corso degli studi. B. L'esame finale dovra' comprendere prove scritte, pratiche ed orali, e ne dovra' essere certificato il buon esito mediante il rilascio di apposito attestato. ALLEGATO II Ogni Parte contraente puo' dichiarare di riservarsi il diritto: (1) di derogare alle disposizioni del capitolo II dell'allegato I disponendo che le candidate potranno aver raggiunto un livello intellettuale e culturale corrispondente all'ottavo anno dell'insegnamento generale; (2) di derogare alle disposizioni del capitolo II dell'allegato I disponendo che le candidate possano non essere in possesso di un titolo scolastico; (3) di derogare alle disposizioni del capitolo III dell'allegato I prevedendo un numero di ore di corsi teorici e tecnici diverso da quello previsto in detto capitolo; (4) di derogare alle disposizioni del capitolo III dell'allegato I: (i) fissando come materie facoltative del programma e della formazione pratica i servizi di maternita', l'igiene mentale, la psichiatria, l'assistenza alle persone anziane e la geriatria, oppure (ii) eliminando dal programma di pratica ospedaliera l'igiene mentale e la psichiatria. RACCOMANDAZIONI I. Eta' minima richiesta per l'ammissione alle scuole per infermiere La determinazione dell'eta' minima di ammissione alle scuole per infermiere non sembra dover essere fissata troppo rigidamente. Nei Paesi ove il programma includa l'insegnamento di nozioni generali, l'eta' di ammissione alle scuole per infermiere e' molto inferiore a quella che e necessaria quando tali cognizioni vengono richieste in partenza. Inoltre la maturita' varia anche in rapporto alle condizioni sociali e climatiche. In generale, le allieve non dovrebbero entrare in contatto con i malati e con l'ambiente ospedaliero prima di avere raggiunto un'eta' compresa fra i 17 e i 19 anni a seconda dei Paesi. II. Livello d'istruzione richiesto per le candidate alle scuole per infermiere (vedi accordo, allegato I, cap. II) La durata di 10 anni di insegnamento generale puo' non essere obbligatoria purche' un insegnamento di minore durata permetta di giungere ad un livello culturale ed intellettuale equivalente. III. Durata e materie del programma d'insegnamento (vedi accordo, allegato I, cap. III, primo paragrafo) Nel caso in cui il numero complessivo delle ore di insegnamento dovesse essere superiore alle 4.600, le proporzioni indicate debbono essere rispettate in relazione all'orario minimo fissato. IV. Insegnamento pratico (vedi accordo, allegato I, cap. III, B) (a) I settori dell'insegnamento pratico devono essere proposti dal direttore della scuola d'accordo con la competente autorita' nazionale. (b) L'istruzione pratica deve essere organizzata dal direttore della scuola e posta sotto la sorveglianza delle istruttrici della scuola stessa. (c) La disposizione di cui al n. 2 dell'allegato I capitolo III, B, che richiede l'esistenza di "personale di altre categorie in numero sufficiente onde evitare che all'allieva vengano affidate mansioni prive di valore educativo" ha lo scopo di garantire che le allieve infermiere non vengano impiegate in lavori non contemplati nel quadro dell'insegnamento e che debbono essere affidati ad altre categorie di personale. (d) Le infermiere di cui al n. 3 dell'allegato I capitolo III, B, per quanto possibile, devono aver ricevuto un'istruzione pedagogica concernente l'insegnamento dell'assistenza infermieristica e dei principi amministrativi. (e) Debbono del pari esser presi in considerazione: - il numero dei malati, - la varieta' dei casi clinici presentati dagli ammalati, - l'organizzazione dei servizi, - l'esistenza di un insegnamento periodico durante l'utilizzazione del personale infermieristico, - il numero massimo di allieve per ogni reparto, - i metodi di insegnamento impiegati. V. Requisiti dell'organizzazione delle scuole per infermiere (vedi accordo, allegato I, cap. IV) (a) Direzione della scuola per infermiere La direzione della scuola deve essere normalmente assistita e consigliata da un organo composto di infermiere idonee all'insegnamento e di rappresentanti di altre discipline quali la medicina, l'istruzione generale, i principi amministrativi, le scienze sociali. (b) Corpo insegnante Il coordinamento dell'applicazione dell'insegnamento teorico e di quello pratico deve essere affidato a delle istruttrici. L'istruttrice e' un'infermiera educatrice, preparata per l'insegnamento teorico e pratico ed incaricata della supervisione dei corsi di pratica ospedaliera. Essa contribuisce alla istruzione e alla formazione professionale delle allieve. Il rapporto fra il numero delle istruttrici e quello delle allieve deve essere tale da assicurare un insegnamento ed un inquadramento adeguati. Si consiglia una proporzione di 15 allieve per ogni istruttrice. (c) Impianto della scuola Si devono prevedere locali sufficientemente spaziosi in rapporto al numero delle allieve della scuola, comprendenti: classi e sale di dimostrazione, piccole aule per il lavoro di gruppo, biblioteca e laboratorio. Dovrebbero inoltre essere previsti uffici individuali per il personale direttivo ed insegnante che lavora a tempo pieno. (d) Materiale didattico L'attrezzatura dovrebbe permettere un largo uso dei piu' moderni metodi di insegnamento. Dovra' essere attribuita particolare importanza all'impiego dei mezzi audiovisivi. VI. Documentazione che le infermiere devono presentare A. Un titolo di studio (diploma, certificato o altro) convalidato dalle autorita' del Paese in cui e' stato rilasciato o dalle autorita' del Paese incaricato di garantirne l'autenticita'. B. Un estratto del libretto di profitto. Tale estratto dovra' indicare: - lo stato civile, - i corsi pratici compiuti, - i risultati ottenuti. C. Una attestazione circa la conoscenza delle lingue. Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO Pagina aggiornata il 15/11/1973