Legge 795 – 15 novembre 1973 – Ratifica ed esecuzione dell’Accordo europeo sull’istruzione e formazione delle infermiere, adottato a Strasburgo

15 novembre 1973

 La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.

Il   Presidente   della  Repubblica  e’  autorizzato  a  ratificare
l’accordo  europeo sull’istruzione e formazione delle infermiere, con
allegati, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.

Il   Presidente   della  Repubblica  e’  autorizzato  a  ratificare
l’accordo  europeo sull’istruzione e formazione delle infermiere, con
allegati, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967.

                               Art. 2.

  Piena  ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo
precedente,  a  decorrere  dalla sua entrata in vigore in conformita'
all'articolo 5 dell'accordo stesso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 novembre 1973

                                LEONE

                                                       RUMOR - MORO -
                                                  MALFATTI - BERTOLDI
                                                                - GUI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
                              ALLEGATO 
 
  Accord europeen sur l'instruction et la formation des infirmieres 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
  N.B. -  I  testi  facenti  fede  sono  unicamente  quelli  indicati
nell'accordo,  fra  cui  il  testo  in  lingua  francese  qui   sopra
riportato. 
 
  Accordo europeo sull'istruzione e la formazione delle infermiere 
 
  Gli Stati membri del Consiglio  d'Europa,  firmatari  del  presente
accordo. 
  Considerato che scopo del Consiglio d'Europa e'  il  raggiungimento
di una piu' stretta unione fra gli Stati membri al fine  di  favorire
il  progresso  sociale  e  di  promuovere  il  benessere  delle  loro
popolazioni mediante apposite realizzazioni; 
  Viste le convenzioni miranti a tale scopo gia' concluse nell'ambito
del Consiglio, ed in particolare lo Statuto sociale europeo,  firmato
il 18 ottobre 1961, e la convenzione europea di stabilimento, firmata
il 13 dicembre 1955; 
  Convinti   che   la   conclusione   di   un    accordo    regionale
sull'armonizzazione  dell'istruzione   e   della   formazione   delle
infermiere potra'  favorire  il  progresso  sociale  e  garantire  un
elevato grado di qualificazione alle infermiere, tale  da  permettere
loro di potersi stabilire nel territorio delle altre Parti contraenti
alle stesse condizioni dei cittadini di dette Parti; 
  Considerato che in tale materia e' necessario fissare un minimo  di
norme comuni; 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
  1. Ogni Parte contraente dovra' attuare o, se la  formazione  delle
infermiere  non  e'  effettuata  sotto  il  suo  diretto   controllo,
raccomandare all'autorita'  competente  di  attuare  le  disposizioni
relative alla istruzione e alla formazione delle  infermiere  di  cui
all'allegato I del presente accordo. 
  2. Agli effetti del presente accordo, il termine  "infermiera"  sta
ad  indicare  esclusivamente   le   infermiere   o   gli   infermieri
professionali. Sono  escluse  le  infermiere  la  cui  formazione  e'
limitata al campo della salute pubblica, alla cura dei neonati e  dei
bambini malati, all'ostetricia e alla cura dei malati di mente. 
 
                             Articolo 2 
 
  Ogni Parte  contraente  comunichera'  al  Segretario  generale  del
Consiglio d'Europa un elenco delle autorita' o degli altri  organismi
autorizzati ad attestare che le infermiere hanno raggiunto un livello
di istruzione e di formazione almeno corrispondente alle norme di cui
all'allegato I del presente accordo. 
 
                             Articolo 3 
 
  1. Dopo l'entrata in vigore del  presente  accordo  in  conformita'
dell'articolo 4, al Comitato dei  Ministri  del  Consiglio  d'Europa,
riunito  al  livello  dei  rappresentanti  delle  Parti   contraenti,
competera'  l'ulteriore  elaborazione  delle  disposizioni  contenute
nell'allegato I dell'accordo, in funzione  dell'evoluzione  raggiunta
in questo campo. 
  2. Ogni modifica o estensione delle  disposizioni  dell'allegato  I
che sara' stata approvata all'unanimita' dal Comitato  dei  Ministri,
di  cui  al  precedente  paragrafo,  verra'  notificata  alle   Parti
contraenti dal Segretario generale del Consiglio d'Europa ed entrera'
in vigore tre mesi dopo la data in cui  il  Segretario  generale  del
Consiglio d'Europa avra' ricevuto dalle Parti contraenti la  notifica
della loro approvazione della modifica o dell'estensione. 
 
                             Articolo 4 
 
  1. Il presente accordo e' aperto alla firma degli Stati membri  del
Consiglio d'Europa che possono parteciparvi mediante: 
    a) firma senza riserva di ratifica o di accettazione, o 
    b) firma con riserva di ratifica o di accettazione, seguita dalla
ratifica o dall'accettazione. 
  2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione  saranno  depositati
presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. 
 
                             Articolo 5 
 
  1. Il presente accordo entrera' in vigore tre  mesi  dopo  la  data
alla quale tre Stati membri del Consiglio saranno divenuti,  in  base
alle disposizioni dell'articolo 4, Parti dell'accordo. 
  2.  Per  quanto   concerne   ogni   Stato   membro   che   firmera'
successivamente senza riserva di ratifica o di  accettazione,  o  che
ratifichera' o accettera' l'accordo, esso entrera' in vigore tre mesi
dopo la data della firma o del  deposito  del  proprio  strumento  di
ratifica o di accettazione. 
 
                             Articolo 6 
 
  1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il  Comitato  dei
Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni altro Stato  non
membro del Consiglio ad aderirvi. 
  2.  L'adesione  si  effettuera'  mediante  il  deposito  presso  il
Segretario generale  del  Consiglio  d'Europa  di  uno  strumento  di
adesione che avra' efficacia tre  mesi  dopo  la  data  del  deposito
stesso. 
 
                             Articolo 7 
 
  1. Ogni  Parte  contraente  potra',  all'atto  della  firma  o  del
deposito del proprio strumento di  ratifica,  di  accettazione  o  di
adesione, dichiarare di fare  uso  di  una  o  piu'  riserve  di  cui
all'allegato II del presente accordo. 
  2. Ogni Parte contraente potra' ritirare, totalmente  o  in  parte,
qualsiasi riserva da essa formulata in base al paragrafo  precedente,
mediante  dichiarazione  indirizzata  al  Segretario   generale   del
Consiglio d'Europa, la quale avra' efficacia a partire dalla data  in
cui sara' stata ricevuta. 
 
                             Articolo 8 
 
  Gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante. 
 
                             Articolo 9 
 
  1. Ogni  Parte  contraente  potra',  all'atto  della  firma  o  del
deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di  adesione,
indicare il territorio o i territori ai  quali  il  presente  accordo
sara' applicato. 
  2. Ogni  Parte  contraente  potra',  all'atto  del  deposito  dello
strumento di ratifica, di  accettazione  o  di  adesione,  oppure  in
qualunque altra data successiva,  estendere,  mediante  dichiarazione
indirizzata  al   Segretario   generale   del   Consiglio   d'Europa,
l'applicazione del presente accordo a ogni altro territorio  indicato
nella dichiarazione e delle cui relazioni internazionali detta  Parte
sia responsabile o per il quale essa sia autorizzata a stipulare. 
  3. Qualsiasi dichiarazione fatta in base al  paragrafo  precedente,
potra', per quel che riguarda ogni territorio citato in essa,  essere
ritirata alle  condizioni  previste  dall'articolo  10  del  presente
accordo. 
 
                             Articolo 10 
 
  1. Il presente accordo restera' in vigore a tempo indeterminato. 
  2.  Ogni  Parte  contraente  potra',  per  quel  che  la  riguarda,
denunciare  il  presente  accordo  indirizzando   una   notifica   al
Segretario generale del Consiglio d'Europa. 
  3. Tale  denuncia  avra'  efficacia  sei  mesi  dopo  la  data  del
ricevimento della notifica da parte del Segretario generale. 
 
                             Articolo 11 
 
  Il Segretario generale del  Consiglio  d'Europa  notifichera'  agli
Stati membri del Consiglio e ad ogni altro Stato aderente al presente
accordo: 
    a) ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione; 
    b) ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione; 
    c) il deposito di ogni strumento di ratifica, di  accettazione  o
di adesione; 
    d) ogni data  di  entrata  in  vigore  delle  modifiche  o  delle
estensioni previste dal paragrafo 2 dell'articolo 3; 
    e) ogni data di entrata in vigore del presente  accordo  in  base
all'articolo 5; 
    f) ogni comunicazione ricevuta in conformita' delle  disposizioni
dell'articolo 2; 
    g) ogni ratifica ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo
7; 
    h)  ogni  dichiarazione  ricevuta  in  base   alle   disposizioni
dell'articolo 9; 
    i) ogni notifica  ricevuta  in  applicazione  delle  disposizioni
dell'articolo 10 e la data a partire dalla quale  la  denuncia  avra'
efficacia. 
 
  IN  FEDE  DI  CHE,  i  sottoscritti  plenipotenziari,   debitamente
autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo. 
 
  FATTO a Strasburgo, il 25 ottobre 1967, nelle  lingue  francese  ed
inglese, entrambi i  testi  facenti  egualmente  fede,  in  un  unico
esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio  d'Europa.
Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne  comunichera'  copia
conforme ad ogni Stato firmatario o aderente. 
 
  (seguono le firme) 
                             ALLEGATO I 
 
   NORME MINIME PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE DELLE INFERMIERE 
 
                             Capitolo I 
      DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DELL'INFERMIERA PROFESSIONALE 
 
  1.  L'infermiera  professionale  esercita,  in  conformita'   della
legislazione nazionale, le seguenti funzioni essenziali: 
    a) prodigare negli  ospedali,  a  domicilio,  nelle  scuole,  nei
luoghi di lavoro, ecc. un'assistenza infermieristica competente  alle
persone il cui stato di salute lo richieda, tenuto conto  delle  loro
esigenze fisiche, affettive e spirituali; 
    b) osservare le condizioni o gli  stati  fisici  od  emotivi  che
provocano importanti ripercussioni sulla salute,  e  comunicare  tali
osservazioni agli altri membri del gruppo sanitario; 
    c) formare e  guidare  il  personale  ausiliario  necessario  per
rispondere  alle  esigenze  del  servizio  di  qualsiasi  istituzione
sanitaria. 
  2. In tal  veste,  l'infermiera  dovra'  sempre  valutare  le  cure
infermieristiche  necessarie  ad  ogni  ammalato  ed   assegnare   il
personale occorrente. 
 
                             Capitolo II 
LIVELLO D'ISTRUZIONE RICHIESTO ALLE CANDIDATE PER ESSERE AMMESSE ALLE
                        SCUOLE PER INFERMIERE 
 
  Le candidate alle scuole per infermiere dovranno,  di  norma,  aver
raggiunto un livello intellettuale e culturale corrispondente  almeno
al decimo anno di insegnamento generale. 
  Di  conseguenza,  esse  dovranno  possedere  un  titolo  scolastico
attestante il compimento di detto ciclo di studi, o aver superato  un
esame ufficiale di ammissione di livello equivalente. 
 
                            Capitolo III 
           DURATA E MATERIE DEL PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO 
 
  Il numero di ore  di  insegnamento  infermieristico  di  base  deve
essere fissato a un minimo di 4.600.  Almeno  meta'  di  detto  tempo
dovra' essere dedicato alla pratica ospedaliera (vedere  il  seguente
punto B). Tuttavia, il numero delle ore destinato ai corsi teorici  e
tecnici (vedere il seguente punto A) non deve essere inferiore ad  un
terzo del tempo dedicato allo svolgimento del programma totale. 
 
A. Istruzione teorica e tecnica 
  L'insegnamento  deve  comprendere  tutti  gli  aspetti  delle  cure
infermieristiche,   compresa   la   prevenzione    delle    malattie,
l'istruzione sanitaria, l'uso e l'azione dei medicinali ed i problemi
alimentari e dietetici, il riadattamento, nonche' le cure  di  pronto
soccorso, la rianimazione e la teoria della trasfusione del sangue. 
  L'insegnamento teorico e  tecnico  e  l'istruzione  clinica  devono
essere coordinati. 
  Le  materie  d'insegnamento  da  includere  nel  programma  possono
suddividersi in due gruppi: 
    1. Cure infermieristiche: 
      - Orientamento e etica professionale; 
      - Nozioni generali di igiene e  di  cure  infermieristiche  nel
campo della: 
       medicina generale e specialita' mediche, 
       chirurgia generale e specialita' chirurgiche, 
       puericultura e pediatria, 
       igiene e profilassi della puerpera e del neonato, 
       igiene mentale e psichiatria, assistenza alle persone  anziane
e geriatria. 
 
    2. Scienze fondamentali: 
      - Anatomia e fisiologia; 
      - Patologia generale; 
      - Batteriologia, virologia e parassitologia; 
      - Biofisica e biochimica; 
      - Igiene: 
        profilassi, 
        istruzione sanitaria; 
      - Scienze sociali: 
        sociologia, 
        psicologia, 
        principi amministrativi, 
        principi di insegnamento, 
        legislazione sociale e sanitaria, 
        aspetti giuridici della professione. 
 
B. Insegnamento clinico per infermiere (pratica ospedaliera) 
  L'insegnamento clinico deve vertere su tutti gli aspetti del  ruolo
dell'infermiera in materia di assistenza infermieristica, incluse  la
prevenzione delle malattie, l'istruzione sanitaria, nonche'  le  cure
di pronto soccorso, di rianimazione e di trasfusione del sangue. 
  Esso deve comprendere: 
    - Medicina generale e specialita' mediche; 
    - Chirurgia generale e specialita' chirurgiche; 
    - Puericultura e pediatria; 
      Igiene e profilassi della puerpera e del neonato; 
    - Igiene mentale e psichiatria (possibilmente nei 
      reparti specializzati); 
    - Assistenza alle persone anziane e geriatria. 
  Nella scelta  dei  settori  in  cui  dovra'  svolgersi  la  pratica
ospedaliera, si deve tener conto dei seguenti fattori: 
 
    1. L'insieme dell'insegnamento pratico infermieristico deve avere
valore educativo, per cui: 
      - deve disporsi di personale qualificato in numero  sufficiente
per garantire un livello soddisfacente di cure infermieristiche; 
      -  devono  esistere  condizioni  soddisfacenti  per  quel   che
concerne i locali ed il materiale  da  utilizzare  per  la  cura  dei
malati. 
 
    2. In tutti i reparti presso i quali le allieve  infermiere  sono
assegnate nel corso della  loro  formazione  pratica,  dovra'  essere
presente in ogni momento almeno  un'infermiera  diplomata  che  possa
assicurare la sorveglianza, nonche' il personale di  altre  categorie
in numero sufficiente onde evitare che all'allieva  vengano  affidate
mansioni prive di valore educativo. 
 
    3. Le infermiere diplomate  che  verranno  assegnate  ai  reparti
abilitati alla tenuta  di  corsi  pratici,  debbono  concorrere  alla
sorveglianza  ed  alla  formazione  delle  allieve  poste  sotto   la
responsabilita' delle istruttrici. 
 
                             Capitolo IV 
                   REQUISITI PER L'ORGANIZZAZIONE 
                     DELLE SCUOLE PER INFERMIERE 
 
  Affinche' il programma proposto per la formazione delle  infermiere
venga svolto in modo adeguato, l'organizzazione  e  il  funzionamento
della scuola debbono soddisfare le seguenti condizioni: 
 
  A. Direzione della scuola per infermiere 
 
  La direzione della scuola deve essere affidata ad un  medico  o  ad
un'infermiera,   competenti    nel    campo    dell'insegnamento    e
dell'amministrazione. 
 
  B. Corpo insegnante 
 
  L'insegnamento deve  essere  affidato  ad  insegnanti  qualificati:
medici, infermiere e specialisti nelle varie discipline. Il personale
di ogni scuola deve comprendere almeno  un'infermiera  diplomata  che
abbia seguito non meno di un anno di formazione che l'abbia abilitata
all'insegnamento alle infermiere. 
 
  C. Finanziamento della scuola 
 
  I crediti  disponibili  per  far  fronte  alle  spese  direttamente
imputabili alla formazione delle infermiere,  quali  ad  esempio  gli
stipendi degli insegnanti e il costo  del  materiale  d'insegnamento,
devono essere chiaramente individuabili. 
 
                             Capitolo V 
                        CONTROLLO DEGLI STUDI 
 
  A. Ogni allieva deve essere munita di un "libretto di profitto"  la
cui autenticita' deve essere garantita  dall'autorita'  competente  e
nel quale devono essere specificati: 
    - notizie dettagliate sull'istruzione pratica ricevuta; 
    - i risultati delle prove pratiche e degli esami; 
    - una valutazione  delle  attitudini  personali  e  professionali
dimostrate dall'allieva nel corso degli studi. 
 
  B. L'esame finale dovra' comprendere  prove  scritte,  pratiche  ed
orali, e ne dovra' essere  certificato  il  buon  esito  mediante  il
rilascio di apposito attestato. 
 
 
                             ALLEGATO II 
 
  Ogni Parte contraente puo' dichiarare di riservarsi il diritto: 
    (1) di derogare alle disposizioni del capitolo II dell'allegato I
disponendo che  le  candidate  potranno  aver  raggiunto  un  livello
intellettuale   e   culturale    corrispondente    all'ottavo    anno
dell'insegnamento generale; 
    (2) di derogare alle disposizioni del capitolo II dell'allegato I
disponendo che le candidate possano non  essere  in  possesso  di  un
titolo scolastico; 
    (3) di derogare alle disposizioni del capitolo III  dell'allegato
I prevedendo un numero di ore di corsi teorici e tecnici  diverso  da
quello previsto in detto capitolo; 
    (4) di derogare alle disposizioni del capitolo III  dell'allegato
I: 
(i) fissando  come  materie  facoltative  del   programma   e   della
      formazione pratica i servizi di maternita',  l'igiene  mentale,
      la  psichiatria,  l'assistenza  alle  persone  anziane   e   la
      geriatria, oppure (ii)  eliminando  dal  programma  di  pratica
      ospedaliera l'igiene mentale e la psichiatria. 
 
                           RACCOMANDAZIONI 
 
I. Eta' minima richiesta per l'ammissione alle scuole per infermiere 
 
  La determinazione dell'eta' minima di ammissione  alle  scuole  per
infermiere non sembra dover essere fissata  troppo  rigidamente.  Nei
Paesi ove il programma includa l'insegnamento  di  nozioni  generali,
l'eta' di ammissione alle scuole per infermiere e' molto inferiore  a
quella che e necessaria quando tali cognizioni vengono  richieste  in
partenza. 
  Inoltre la  maturita'  varia  anche  in  rapporto  alle  condizioni
sociali e climatiche. 
  In generale, le allieve non dovrebbero entrare in  contatto  con  i
malati e con l'ambiente ospedaliero prima di avere raggiunto  un'eta'
compresa fra i 17 e i 19 anni a seconda dei Paesi. 
 
II. Livello d'istruzione richiesto per le candidate alle  scuole  per
  infermiere (vedi accordo, allegato I, cap. II) 
 
  La durata di 10 anni  di  insegnamento  generale  puo'  non  essere
obbligatoria purche' un insegnamento di  minore  durata  permetta  di
giungere ad un livello culturale ed intellettuale equivalente. 
 
III. Durata e materie del  programma  d'insegnamento  (vedi  accordo,
  allegato I, cap. III, primo paragrafo) 
 
  Nel caso in cui il numero complessivo  delle  ore  di  insegnamento
dovesse essere superiore alle 4.600, le proporzioni indicate  debbono
essere rispettate in relazione all'orario minimo fissato. 
 
IV. Insegnamento pratico (vedi accordo, allegato I, cap. III, B) 
 
  (a) I settori dell'insegnamento pratico devono essere proposti  dal
direttore  della  scuola  d'accordo  con  la   competente   autorita'
nazionale. 
  (b) L'istruzione pratica  deve  essere  organizzata  dal  direttore
della scuola e posta sotto la sorveglianza  delle  istruttrici  della
scuola stessa. 
  (c) La disposizione di cui al n. 2 dell'allegato I capitolo III, B,
che richiede l'esistenza di "personale di altre categorie  in  numero
sufficiente onde evitare che all'allieva  vengano  affidate  mansioni
prive di valore educativo" ha lo scopo di garantire  che  le  allieve
infermiere non vengano impiegate in lavori non contemplati nel quadro
dell'insegnamento e che debbono essere affidati ad altre categorie di
personale. 
  (d) Le infermiere di cui al n. 3 dell'allegato I capitolo  III,  B,
per quanto possibile, devono aver ricevuto  un'istruzione  pedagogica
concernente  l'insegnamento  dell'assistenza  infermieristica  e  dei
principi amministrativi. 
  (e) Debbono del pari esser presi in considerazione: 
    - il numero dei malati, 
    - la varieta' dei casi clinici presentati dagli ammalati, 
    - l'organizzazione dei servizi, 
    - l'esistenza di un insegnamento periodico durante 
      l'utilizzazione del personale infermieristico, 
    - il numero massimo di allieve per ogni reparto, 
    - i metodi di insegnamento impiegati. 
 
V. Requisiti dell'organizzazione delle scuole  per  infermiere  (vedi
  accordo, allegato I, cap. IV) 
 
  (a) Direzione della scuola per infermiere 
    La direzione della scuola deve  essere  normalmente  assistita  e
consigliata   da   un   organo   composto   di   infermiere    idonee
all'insegnamento e di rappresentanti di  altre  discipline  quali  la
medicina,  l'istruzione  generale,  i  principi  amministrativi,   le
scienze sociali. 
 
  (b) Corpo insegnante 
    Il coordinamento dell'applicazione dell'insegnamento teorico e di
quello  pratico   deve   essere   affidato   a   delle   istruttrici.
L'istruttrice   e'   un'infermiera    educatrice,    preparata    per
l'insegnamento teorico e pratico ed incaricata della supervisione dei
corsi di pratica ospedaliera. Essa  contribuisce  alla  istruzione  e
alla formazione professionale  delle  allieve.  Il  rapporto  fra  il
numero delle istruttrici e quello delle allieve deve essere  tale  da
assicurare un insegnamento ed un inquadramento adeguati. Si consiglia
una proporzione di 15 allieve per ogni istruttrice. 
 
  (c) Impianto della scuola 
    Si devono prevedere locali sufficientemente spaziosi in  rapporto
al numero delle allieve della scuola, comprendenti: classi e sale  di
dimostrazione, piccole aule per il lavoro  di  gruppo,  biblioteca  e
laboratorio. Dovrebbero inoltre essere  previsti  uffici  individuali
per il personale direttivo ed insegnante che lavora a tempo pieno. 
 
  (d) Materiale didattico 
    L'attrezzatura dovrebbe permettere un largo uso dei piu'  moderni
metodi  di  insegnamento.  Dovra'   essere   attribuita   particolare
importanza all'impiego dei mezzi audiovisivi. 
 
VI. Documentazione che le infermiere devono presentare 
 
  A. Un titolo di studio (diploma, certificato o  altro)  convalidato
dalle autorita'  del  Paese  in  cui  e'  stato  rilasciato  o  dalle
autorita' del Paese incaricato di garantirne l'autenticita'. 
 
  B. Un estratto del libretto di profitto. 
    Tale estratto dovra' indicare: 
     - lo stato civile, 
     - i corsi pratici compiuti, 
     - i risultati ottenuti. 
 
  C. Una attestazione circa la conoscenza delle lingue. 
 
              Visto, il Ministro per gli affari esteri 
                                MORO

Pagina aggiornata il 15/11/1973