2 febbraio 2001 L’art. 3 del regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei adottato, ai sensi dell’art. 17 comma 95 della legge 15 maggio 1997 n. 127, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999, nel definire i criteri generali dell’ordinamento degli studi dei corsi universitari ha indicato la nuova tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle Università prevedendo titoli di primo livello denominati ‘laurea’ (L) e di secondo livello denominati ‘laurea specialistica’ (LS). Considerato che i suddetti nuovi titoli di primo livello verranno rilasciati dagli Atenei che hanno dato attuazione alla riforma, ai sensi della suindicata normativa, fin dall’anno accademico in corso, anticipando l’attuazione generalizzata della riforma degli studi universitari che avverrà nell’anno accademico 2001/2002, va segnalata l’esigenza anche sulla base di quanto puntualmente rappresentato dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, con nota del 14 dicembre 2000 prot. 4793/SG di definire le concrete prospettive ai fini occupazionali presso le amministrazioni pubbliche e di individuare la valenza dei nuovi titoli universitari quali requisiti per l’accesso alle qualifiche dirigenziali e non dirigenziali nel pubblico impiego. In considerazione dell’elevata e specifica qualificazione professionale necessaria per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali, le amministrazioni pubbliche in indirizzo dovranno individuare, quali requisiti per l’accesso previsti dall’articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 come successivamente modificato ed integrato – fermo restando il valore dei titoli attualmente previsti – i seguenti titoli: – per i dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 28, comma 2, lettera a), del citato decreto n. 29/93, che abbiano compiuto cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea, il diploma di laurea nelle classi coerenti con le professionalità da selezionare; – per i non dipendenti di amministrazioni pubbliche ovvero per i dipendenti sprovvisti dei requisiti di servizio sopra indicati di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), del decreto n. 29/93, il diploma di laurea specialistica (LS), fermo restando il possesso di qualificazioni post universitarie previsto dallo stesso art. 28. Per le qualifiche non dirigenziali i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l’accesso alle posizioni C1,C2,C3 del comparto Ministeri, nonché per l’accesso alle equivalenti qualifiche degli altri comparti, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) previsto dall’articolo 3 del citato regolamento ministeriale. Pagina aggiornata il 16/02/2001