La Libera Professione Infermieristica

SINTESI DEL DOCUMENTO  “VADEMECUM DELLA LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA 2014” pubblicato a cura del Gruppo di lavoro per la Libera professione Infermieristica Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI

La professione infermieristica, in questi ultimi anni, sta vivendo, in modo tangibile, gli effetti derivati dalla crisi economica, che ha prodotto il contenimento del Fondo Sanitario, attraverso la spending review , anche nel Servizio Sanitario Nazionale. La crescita dell’aspettativa di vita, associato all’aumento del numero dei cittadini affetti da patologie cronico-degenerative, ha prodotto un’ulteriore restrizione dei fondi disponibili.  Le conseguenze, per gli infermieri,  sono evidenti: una generale riduzione delle assunzioni e il blocco del turn over,  sta determinando, da tempo, una dilatazione dei tempi di assunzione. In questo contesto , aumentare l’efficienza dell’assistenza sanitaria, attraverso una nuova forma di iniziativa professionale come la Libera Professione, si concretizza  come una sfida nel dare una risposta di qualità ai bisogni di assistenza idei cittadini. Gli infermieri liberi professionisti possono arricchire l’offerta sanitaria, rapportandosi con il SSN e rispondendo alle richieste di intervento assistenziale integrativo e/o aggiuntivo proveniente dalla collettività. In quest’ottica la Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI ha formulato uno strumento con valenza informativa e operativa, il “Vademecum, della professione Infermieristica 2014”,  per informare e sostenere gli infermieri che intendono svolgere o già svolgono attività libero professionale.

Qui di seguito ne riportiamo una breve sintesi per facilitare la lettura del documento integrale che troverete in allegato.

 

AREA 1) ASPETTI DI NATURA COMPORTAMENTALE DELL’INFERMIERE LIBERO PROFESSIONISTA

“Essere LIBERO PROFESSIONISTA significa operare in regime di autonomia organizzativa e libertà di scelta metodologica e scientifica, nel rispetto delle regole della concorrenza e delle norme del Codice Deontologico”.

1.1 Richiami giuridici: Gli aspetti richiamanti le norme giuridiche si possono trovare sul Vademecum pubblicato dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI a pag.13.

1.2 Indicazioni comportamentali (Vademecum pag.13 e segg.): L’infermiere che inizia un’attività libero professionale è tenuto a darne comunicazione al Collegio IPASVI provinciale al quale è iscritto.

L’infermiere libero professionista deve fare particolare attenzione  alle azioni rivolte verso il committente e si pone nella condizione di risarcire gli eventuali danni causati nell’esercizio della professione, stipulando un’adeguata polizza di assicurazione.

Nel rapporto tra colleghi, gli infermieri, con spirito di solidarietà professionale, si devono reciproca assistenza. L’infermiere libero professionista, chiamato a sostituire un collega, osserva procedure e formalità corrette e si comporta con lealtà. Prima di accettare l’incarico, l’infermiere libero professionista:

• si accerta che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione;

• si accerta che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per motivi lesivi della dignità e del decoro della professione;

• invita il cliente a onorare le competenze dovute al precedente collega, salvo che il loro ammontare sia stato debitamente contestato.

In nessun caso la somma degli impegni professionali assunti devono pregiudicare la qualità delle prestazioni e la sicurezza del cliente secondo quanto afferma il  Codice Deontologico all’art. 9: “ L’infermiere nell’agiere professionale, si impegna ad operare con prudenza al fine di non nuocere”

 

AREA 2) ASPETTI DI NATURA GIURIDICO-NORMATIVA

E’ importante informare i professionisti infermieri , in particolare i neolaureati, sull’esistenza delle diverse forme di esercizio professionale in libera professione. Dietro ad una scelta di esercizio in forma individuale, si potrà dedurre la volontà del professionista di realizzare un’attività semplice di tipo imprenditoriale a diretto contatto con il paziente. Dietro la scelta di esercizio in forma aggregata, si potrà dedurre l’orientamento ad inserirsi in un’organizzazione anche complessa, che potrà garantire alcuni vantaggi, quali: la possibilità di ripartizione dei costi, la condivisione di spazi e strumenti, la disponibilità di diversi professionisti e di diverse professionalità, la realizzazione di una migliore gestione degli incarichi che richiedono continuità assistenziale sul lungo periodo.

2.1 Forme di esercizio libero professionale: Esse sono: Forma Singola, Studio Associato, Cooperativa Sociale, Società tra Professionisti. Queste le troviamo approfondite nel Vademecum del collegio a pag. 17 e segg.

2.2 Principali adempimenti per l’esercizio libero professionale (Vademecum pag.25 e segg.)

Iscrizione all’albo professionale

L’iscrizione all’Albo professionale da parte dell’infermiere è obbligatoria, anche allo scopo di godere del regime di esenzione IVA, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. L’iscrizione deve essere effettuata presso il Collegio provinciale di appartenenza il quale, valutata la veridicità degli atti e della domanda, provvede all’iscrizione.

Domanda per la pubblicità sanitaria

La domanda per l’autorizzazione alla pubblicità sanitaria dovrà essere inoltrata al Collegio di appartenenza dell’infermiere libero professionista.

Adempimenti relativi alla partita IVA

L’infermiere libero professionista dovrà aprire la partita IVA quando svolge la sua attività professionale in via abituale e in maniera continuativa.  Il Vademecum della Federazione Nazionale IPASVI riporta tutti i passaggi e le informazioni per adempiere al meglio i doveri burocratici dell’apertura di partita IVA.

Emissione fatture

Il professionista una volta in possesso della partita IVA può fatturare. I dati obbligatori da inserire nella parcella del professionista:

• data di emissione;

• numero progressivo annuale;

• nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e partita IVA del professionista che emette la parcella;

• nome, cognome, indirizzo, codice fiscale ed eventuale partita IVA del cliente;

• importo dell’onorario professionale con descrizione della prestazione effettuata in modo dettagliato;

• se si effettuano prestazioni sanitarie la fattura dovrà recare la seguente dicitura: “Prestazione sanitaria esente IVA ai sensi dell’ art. 10, punto 18, del D.P.R.633/1972”. In questo caso, per fattura con importo superiore ad € 70,00 andrà apposta la marca da bollo prevista. Si fa presente che la fattura non è soggetta ad uno schema vincolante; può essere redatta su carta semplice su moduli prestampati o redatta al computer. Tale fattura deve essere emessa in duplice copia, una delle quali sarà conservata dal professionista che emette la fattura, mentre l’altra sarà consegnata al cliente. Se il cliente ha una partita IVA si deve applicare in fattura la ritenuta d’acconto del 20%, eccetto il caso in cui il professionista aderisca a regimi fiscali agevolati. In ogni caso il professionista applica la rivalsa previdenziale (ENPAPI) del 4% a carico del cliente, o del 2% se la fattura viene emessa ad Enti Pubblici.

Detraibilità delle prestazioni infermieristiche

Le prestazioni infermieristiche possono essere detratte, nella misura prevista dalla legge.

Elementi caratterizzanti nello statuto – tipo di Studio Associato

I professionisti che intendono aprire uno Studio Associato, nella stesura dello statuto dovranno prevedere l’inserimento di voci specifiche necessarie per il suo completo funzionamento (vedi Vademecum Federazione Nazionale IPASVI pag.26 e segg. dove viene riportato uno esempio di Statuto Associativo).

2.3 l’ordinamento dei Collegi IPASVI e il loro ruolo nella libera professione infermieristica

L’Ordine /Collegio Professionale indica l’insieme dei professionisti iscritti ad un albo e rappresenta la categoria infermieristica, ne promuove il prestigio sociale e professionale  e fornisce strumenti e riferimenti professionali. Inoltre assume il ruolo di organizzatore e garante del corretto esercizio professionale e in tale veste si occupa di impartire le norme deontologiche agli iscritti, di punire la concorrenza sleale, di vigilare sulle regole consociative e sanzionare i comportamenti deontologicamente scorretti a tutela del cittadino. Nell’ambito della libera professione infermieristica i Collegi IPASVI rappresentano la prima interfaccia professionale per l’infermiere. Infatti, l’infermiere regolarmente iscritto all’Albo, dopo aver provveduto all’apertura della partita IVA, dovrà effettuare, entro 30 giorni, presso il proprio Collegio IPASVI di iscrizione, la comunicazione di inizio attività libero-professionale. Contestualmente si provvederà all’iscrizione obbligatoria all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), che deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di inizio attività. L’infermiere libero professionista si inserisce in un contesto che necessita di essere vigilato sotto vari profili, quali la correttezza dei messaggi pubblicitari, la rispondenza ai criteri di accreditamento ECM, il rispetto della libera concorrenza, della deontologia professionale, etc. Le Società tra Professionisti (STP), per poter operare, devono iscriversi nell’apposita sezione speciale dei registri tenuti presso il Collegio IPASVI di appartenenza.

 

AREA 3) ASPETTI DI NATURA COMMERCIALE

E’ importante  definire le responsabilità e  le modalità da mettere in atto per assicurare che le specifiche contrattuali, espresse dal cliente, siano comprese e adeguatamente valutate e che esistano le competenze tecnico-organizzative necessarie per soddisfarle.

3.1 Gestione delle offerte: Nella gestione delle offerte pervenute all’attenzione del professionista infermiere, lo stesso dovrà tener conto di diversi fattori, nonché delle richieste del committente. Nel caso arrivino richieste di offerta ritenute urgenti, il professionista può decidere, in completa autonomia, se procedere o meno alla definizione di un contratto; in caso contrario, le richieste di offerta pervenute vengono esaminate al fine di verificarne la fattibilità, prima di procedere all’approvazione. L’esame di fattibilità della richiesta comprende i seguenti punti:

• competenza da parte degli infermieri di erogare le prestazioni professionali richieste;

•disponibilità delle risorse umane in funzione sia del tempo richiesto che della zona geografica di intervento. Se l’esame di fattibilità risulta positivo il professionista infermiere avvia l’iter necessario per giungere alla definizione di un contratto con il committente. Qualora dal committente fosse richiesto il preventivo, ai sensi dell’ art. 9 D.L. 1/2012, è necessario riportare:

• referente;

• tipologia di attività;

• luogo di espletamento;

• orario di lavoro;

• tariffe;

• fatturazione/pagamenti;

• validità;

• eventuali note.

Si ritiene utile provvedere alla stipula di un contratto scritto qualora il rapporto professionale, per sua natura, configuri prestazioni continuative, reiterate nel tempo o di particolare complessità ed articolazione.

Qualora si rendesse utile la definizione di un contratto, si riporteranno:

• denominazione committente;

• premesse con indicazione attività;

• definizione attività;

• tempistica e orari intervento;

• compenso;

• sede di espletamento attività;

• validità;

• registrazione;

• controversie.

3.2 Gestione dell’ordine del committente:L’ordine del committente può essere formalizzato mediante:

1. firma per accettazione da parte del committente del contratto;

2. accettazione scritta da parte del cliente privato;

3. documentazione inerente il Sistema di Gestione della Qualità (SGQ). In questo caso l’infermiere esamina i contenuti per verificarne completezza ed unicità rispetto al contratto.

Sul “Vademecum” presente nel sito a pagina 35 e segg. è possibile trovare un esempio di contratto tra infermiere libero professionista  e struttura e un esempio di contratto tra Studio Professionale/ Cooperativa/STP .

3.3 Linee guida sulla pubblicità sanitaria: la Federazione Nazionale Collegi IPASVI sulla base anche delle recenti modifiche della normativa riguardante tale tematica, ha emanato le linee guida sulla pubblicità sanitaria, riportate sul “Vademecum” a pag. 40  e segg., alle quali ogni infermiere libero professionista deve attenersi e per questo facciamo riferimento al documento originale.

3.4 Elementi per la determinazione del compenso professionale:  da pag. 50 e segg. del “Vademecum” viene riportata in modo esaustivo la normativa definente l’argomento e gli elementi da considerare nella quantificazione del compenso stesso.

 

AREA 4) ASPETTI DI TUTELA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE E ASPETTI FISCALI

Ai punti 4.1 Aspetti previdenziali obbligatori dell’infermiere libero professionista, 4.2 Adempimenti fiscali, 4.3 Adempimenti assicurativi vengono dettagliatamente illustrati da pag. 53 e segg. del “Vademecum”, dove si sottolinea l’obbligo per i liberi professionisti di stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla propria attività (cd Responsabilità Civile Professionale). Qui viene fatta una raccomandazione che riportiamo, data la sua importanza : “IN LINEA GENERALE SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI RICORRERE AL SUPPORTO DI COMMERCIALISTI SPECIALIZZATI NEL SETTORE SANITARIO, DATA LA COMPLESSITA’, VARIABILITA’ E DELICATEZZA DELLE NORMATIVE FISCALI E PREVIDENZIALI”.

 

AREA 5) STRUMENTI OPERATIVI DELLA DISCIPLINA

5.1 La documentazione assistenziale: per l’infermiere diviene sempre più importante agire attraverso una buona informazione, nell’intento di ottenere dalla persona il pieno consenso alle cure/assistenza. In quest’ottica si inserisce la documentazione sanitaria o clinico-assistenziale intesa come la documentazione che i professionisti sanitari compilano nell’esercizio della loro attività e che fa parte dei requisiti specifici di ogni professione. Si tratta, quindi, di una necessità  che scaturisce da:

  • un obbligo di esplicitare cosa si fa, dandogli un valore legale,
  • la volontà di valutare gli interventi assistenziali, al fine di migliorare l’assistenza e mantenere un elevato standard qualitativo.

    5.1.1 Il consenso informato infermieristico: Si definisce “consenso informato” il processo con cui l’assistito o chi lo rappresenta (genitore,tutore), sulla base delle informazioni ricevute rispetto ai rischi e benefici che derivano dal sottoporsi o meno ad un atto medico,in questo caso “ atto infermieristico”, fornisce il suo consenso all’esecuzione delle stesse. Per garantire il “consenso informato” gli operatori devono fornire le sufficienti informazioni sul trattamento proposto e le alternative possibili, per permettere all’assistito di esercitare autonomamente e consapevolmente la scelta che deve essere documentata (forma scritta o prova testimoniale).  Gli approfondimenti  li troviamo da pag. 55 e segg. del “Vademecum”.

    5.1.2 La cartella infermieristica: La cartella infermieristica è lo strumento su supporto cartaceo e/o informatico che contiene le annotazioni dei dati e l’insieme dei documenti infermieristici utili per la verifica delle prestazioni e per la gestione/controllo del rischio clinico. Rende visibile, osservabile, misurabile ed evidente il processo di assistenza infermieristica e l’applicazione del contenuto specifico del profilo professionale dell’infermiere. Documentare i bisogni della persona a cui si è fornita l’assistenza è un obbligo professionale, etico e deontologico. Nel “Vademecum” da pag. 62 e segg. troviamo tutti gli aspetti giuridici riguardanti la cartella infermieristica, le modalità di compilazione ed un esempio di cartella infermieristica domiciliare completa in tutte le sue parti (scheda di pianificazione assistenziale, diario giornaliero, scheda infermieristica di accertamento dei bisogni etc.).

Pagina aggiornata il 10/06/2014