Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie alle professioni sanitarie

Art. 1

1.Il presente decreto definisce, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di laurea specialistica di cui agli allegati da 1 a 4.

2.Le università procedono all’istituzione dei corsi di laurea specialistica individuando le classi di appartenenza ai sensi dell’articolo 9 del predetto decreto ministeriale.

3.I regolamenti didattici di ateneo disciplinano gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, in conformità alle disposizioni del decreto ministeriale di cui al comma 1 e del presente decreto, a decorrere dalla data di pubblicazione di quest’ultimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 2

1. I corsi di laurea specialistica afferenti alle classi di cui al presente decreto sono istituiti e attivati dalle facoltà di Medicina e Chirurgia con il concorso, ove previsto dallo specifico profilo formativo, di altre facoltà. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Aziende ospedaliero-universitarie, nelle Aziende ospedaliere, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

2. I corsi di laurea specialistica finalizzati alla formazione delle figure nell’ambito dell’educazione professionale (Classe 2/S) e nell’ambito della prevenzione nell’ambiente e dei luoghi di lavoro (Classe 4/S) sono istituiti e attivati dagli atenei con il concorso di più facoltà, tra le quali e’ comunque ricompresa la facoltà di Medicina e Chirurgia, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il funzionamento.

Art. 3

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea specialistica, l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 509/1999 secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

Art. 4

1. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare agli ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell’allegato.

2. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di laurea specialistica i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, assegnando ai medesimi ambiti un numero adeguato di crediti.

3. I regolamenti didattici possono disporre l’impiego, tra le attività affini o integrative, degli ambiti disciplinari caratterizzanti non utilizzati, assicurando comunque il rispetto dei criteri di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 509/1999.

Art. 5

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea specialistica fissano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l’ammissione a ciascun corso di laurea specialistica, ai sensi degli articoli 6, comma 2; 9, comma 3; 12, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale n. 509/1999. Eventuali integrazioni curricolari devono essere realizzate prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2.

2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell’ammissione al corso di laurea specialistica, ai sensi degli articoli 6, comma 2 e 11, comma 7, lettera e), del predetto decreto ministeriale.

3.Gli atenei, per i fini di cui ai commi 1 e 2, verificano il possesso dei requisiti curricolari e l’adeguatezza della personale preparazione del laureato con riferimento anche alle specifiche esperienze professionali, maturate in almeno cinque anni di attività lavorativa dipendente in strutture sanitarie accreditate, caratterizzate dall’esercizio di funzioni professionali proprie del titolo di laurea conseguito e coerenti con l’obiettivo del corso di laurea specialistica.

Art. 6

1.I crediti formativi universitari dei corsi di laurea specialistica di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.

Art. 7

1.Le università rilasciano i titoli di laurea specialistica con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea specialistica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 509/1999, assicurando che la denominazione di quest’ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.

2.I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
ROMA, 2 aprile 2001
p. Il Ministro: Guerzoni

NUMERAZIONE E DENOMINAZIONE DELLE CLASSI DELLE LAUREE SPECIALISTICHE

Classe 1/S: Classe delle lauree specialistiche delle scienze infermieristiche e ostetriche – vedi riferimenti legislativi allegato 1/S

Classe 2/S: Classe delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie della riabilitazione – vedi riferimenti legislativi allegato 2/S

Classe 3/S: Classe delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie tecniche – vedi riferimenti legislativi allegato 3/S

Classe 4/S: Classe delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie della prevenzione – vedi riferimenti legislativi allegato 4/S

Pagina aggiornata il 02/04/2001