La presente legge disciplina: gli strumenti e le procedure della programmazione sanitaria e sociale integrata e della valutazione; l’organizzazione e l’ordinamento del servizio sanitario regionale; i criteri di finanziamento delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero-universitarie; il patrimonio e la contabilità delle Aziende Sanitarie; le erogazioni delle prestazioni; le modalità di partecipazione degli enti locali al governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale; la partecipazione dei cittadini alle scelte del sistema sanitario regionale. legge regionale 24-02-05 n.40 Pagina aggiornata il 24/02/2005