Descrizione Il Decreto Legislativo n. 185/2008 e successivi hanno introdotto l’obbligo da parte di tutti i Professionisti iscritti in Albi, come gli OPI, di attivare e comunicare il proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) agli Ordini Professionali di appartenenza. Si ricorda che il Decreto Legislativo n. 185/2008, art. 16 comma 7, convertito con Legge n. 2 del 2009 ed il successivo Decreto Legge 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, ha introdotto l’obbligo da parte di tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato, come gli OPI, di attivare e comunicare il proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza. Successivamente Il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (pubblicato sulla GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24) ha introdotto sanzioni per il professionista che non comunica l’indirizzo di posta elettronica certificata al proprio Ordine professionale: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”. L’obbligo riguarda tutti gli iscritti, indipendentemente dal fatto che esercitino effettivamente la professione e dalle modalità con cui la stessa viene esercitata. Si tratta dunque di un preciso dovere giuridico a carico dell’iscritto, che non può rifiutarsi di attivare una casella PEC personale: la mancanza di PEC costituisce una violazione di norma di legge. Tale adempimento da parte degli Ordini Professionali è strettamente obbligato in quanto “... il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti …, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6 -bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.” L’ Ordine ha l’obbligo si inserire nel Registro INI-PEC (l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico che raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano (art. 16 DL 185/2008)), gli indirizzi PEC dei propri Iscritti. Si invitano pertanto gli iscritti che ne sono sprovvisti, ad attivare un proprio indirizzo PEC ed a comunicarlo formalmente all’OPI di Lucca (con messaggio trasmesso via PEC), prima possibile.