27 luglio 2000 – Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base

27 luglio 2000

Il Ministero della Sanità in data 27 luglio 2000 ha emanato i decreti relativi all”equiparazione dei diplomi di Infermiere, Assistente Sanitario e Vigilatrice d”infanzia che di seguito riportiamo integralmente; tali decreti completano l”iter del riconoscimento dei vecchi Diplomi ai nuovi Diplomi Universitari.

INFERMIERE

”Equipollenza di Diplomi ed attestati al diploma universitario di infermiere
ai fini dell”esercizio professionale e dell”accesso alla formazione post-base.”

IL MINISTRO DELLA SANITA’
di concerto con
IL MINISTRO DELL”UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l’art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n° 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base:

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’art. 4, comma 1, della richiamata legge n° 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n° 42, al diploma universitario di infermiere di cui al decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n° 739, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.

Sez. A
Diploma Universitario
Infermiere
Decreto del Ministro della Sanità 14/9/1994, n° 739

Sez. B
Titoli equipollenti
Infermiere Professionale
R.D. 21/11/1929, n° 2330
Infermiere Professionale
D.P.R. 162, 10/3/1982
D.U. Scienze infermieristiche
Legge 11/11/1990, n° 341

Art. 2
L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell’art. 1, al diploma universitario di infermiere indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della Sanità Labate
p. Il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni

INFERMIERE PEDIATRICO

‘Equipollenza del titolo di vigilatrici d’infanzia al diploma universitario di infermiere pediatrico, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post- base’

IL MINISTRO DELLA SANITA’
di concerto con
IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l’art. 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni

Vista la legge 26 febbraio 1999, n° 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base:

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’art. 4, comma 1, della richiamata legge n° 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1
Il titolo di vigilatrice d’infanzia conseguito in base alla legge 19 luglio 1940, n° 1098, è equipollente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n° 42, al diploma universitario di infermiere pediatrico di cui al decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n° 70, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.

Art. 2
L’equipollenza, di cui all’art. 1, del titolo di vigilatrice d’infanzia al diploma universitario di infermiere pediatrico, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della Sanità Labate
p. Il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni

ASSISTENTE SANITARIO

‘Equipollenza di diplomi ed attestato al diploma universitario di assistente sanitario, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post- base’.

IL MINISTRO DELLA SANITA’ di concerto con IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l’art. 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n° 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base:

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’art. 4, comma 1, della richiamata legge n° 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6 , comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n° 42, al diploma universitario di assistente sanitario, di cui al Decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n° 69, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.

Sez. A
Diploma Universitario
Assistente Sanitario
Decreto del Ministro della Sanità 17/1/1997, n° 69

Sez. B
Titoli equipollenti
Assistente sanitaria visitatrice
R. D. 21/11/1929, n° 2330
Tecnico dell’educazione sanitaria
D. P. R. n° 162, 10/3/1982

Art. 2
L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell’art. 1, al diploma universitario di assistente sanitario indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della Sanità Labate
p. Il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni

Pagina aggiornata il 08/08/2000