27 luglio 2000 Il Ministero della Sanità in data 27 luglio 2000 ha emanato i decreti relativi all”equiparazione dei diplomi di Infermiere, Assistente Sanitario e Vigilatrice d”infanzia che di seguito riportiamo integralmente; tali decreti completano l”iter del riconoscimento dei vecchi Diplomi ai nuovi Diplomi Universitari. INFERMIERE ”Equipollenza di Diplomi ed attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell”esercizio professionale e dell”accesso alla formazione post-base.” IL MINISTRO DELLA SANITA’ di concerto con IL MINISTRO DELL”UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l’art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni; Vista la legge 26 febbraio 1999, n° 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base: Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’art. 4, comma 1, della richiamata legge n° 42 del 1999; Decreta: Art. 1 I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n° 42, al diploma universitario di infermiere di cui al decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n° 739, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base. Sez. A Diploma Universitario Infermiere Decreto del Ministro della Sanità 14/9/1994, n° 739 Sez. B Titoli equipollenti Infermiere Professionale R.D. 21/11/1929, n° 2330 Infermiere Professionale D.P.R. 162, 10/3/1982 D.U. Scienze infermieristiche Legge 11/11/1990, n° 341 Art. 2 L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell’art. 1, al diploma universitario di infermiere indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Roma, 27 luglio 2000 p. Il Ministro della Sanità Labate p. Il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni INFERMIERE PEDIATRICO ‘Equipollenza del titolo di vigilatrici d’infanzia al diploma universitario di infermiere pediatrico, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post- base’ IL MINISTRO DELLA SANITA’ di concerto con IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l’art. 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni Vista la legge 26 febbraio 1999, n° 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base: Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’art. 4, comma 1, della richiamata legge n° 42 del 1999; Decreta: Art. 1 Il titolo di vigilatrice d’infanzia conseguito in base alla legge 19 luglio 1940, n° 1098, è equipollente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n° 42, al diploma universitario di infermiere pediatrico di cui al decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n° 70, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base. Art. 2 L’equipollenza, di cui all’art. 1, del titolo di vigilatrice d’infanzia al diploma universitario di infermiere pediatrico, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Roma, 27 luglio 2000 p. Il Ministro della Sanità Labate p. Il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni ASSISTENTE SANITARIO ‘Equipollenza di diplomi ed attestato al diploma universitario di assistente sanitario, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post- base’. IL MINISTRO DELLA SANITA’ di concerto con IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l’art. 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni; Vista la legge 26 febbraio 1999, n° 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base: Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’art. 4, comma 1, della richiamata legge n° 42 del 1999; Decreta: Art. 1 I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6 , comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n° 42, al diploma universitario di assistente sanitario, di cui al Decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n° 69, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base. Sez. A Diploma Universitario Assistente Sanitario Decreto del Ministro della Sanità 17/1/1997, n° 69 Sez. B Titoli equipollenti Assistente sanitaria visitatrice R. D. 21/11/1929, n° 2330 Tecnico dell’educazione sanitaria D. P. R. n° 162, 10/3/1982 Art. 2 L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell’art. 1, al diploma universitario di assistente sanitario indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Roma, 27 luglio 2000 p. Il Ministro della Sanità Labate p. Il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni Pagina aggiornata il 08/08/2000